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Codice di Procedura Civile

Art. 194 — Attivita' del consulente

ELI /it/codice-procedura-civile/art/194parte di Codice di Procedura Civile
Art. 194. (Attivita' del consulente). Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali e' invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da se' solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Puo' essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se' solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

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