Codice di Procedura Civile
Art. 183 — Prima udienza di trattazione
Art. 183. (Prima udienza di trattazione). Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell' atto di citazione e nella comparsa di risposta, sulle quali intendono insistere. Le parti, in ogni caso, possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza diretta di quelle gia' formulate; e, quando il giudice istruttore riconosce che sono rispondenti ai fini di giustizia, possono proporre altre eccezioni o chiedere nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti. Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione. Quando e' necessario, il giudice puo' fissare altra udienza per il compimento di quanto e' prescritto nel presente articolo, autorizzando le parti a presentare memorie.
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