Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 180
Codice di Procedura Civile

Art. 180 — Forma di trattazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/180parte di Codice di Procedura Civile
Art. 180. (Forma di trattazione). La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' sempre orale. Di essa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 179 Art. 181 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.