Codice di Procedura Civile
Art. 177 — Effetti e revoca delle ordinanze
Art. 177. (Effetti e revoca delle ordinanze). Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisine della causa. Salvo che la legge le dichiari espressamente non impugnabili o predisponga uno speciale mezzo di reclamo contro di esse, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate; ma se la pronuncia e' avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, non sono revocabili, neppure dal collegio, se non con l'accordo di tutte.
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