Codice di Procedura Civile
Art. 174 — Immutabilita' del giudice istruttore
Art. 174. (Immutabilita' del giudice istruttore). Il giudice designato e' investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio puo' essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione puo' essere disposta, quando e' indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
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