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Codice di Procedura Civile

Art. 171 — Mancata o ritardata costituzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/171parte di Codice di Procedura Civile
Art. 171. (Mancata o ritardata costituzione). Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, il processo si estingue. Se una delle parti si e' costituita nel termine assegnatole, l'altra puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore. La parte che non si costituisce neppure nella prima udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

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