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Codice di Procedura Civile

Art. 169 — Ritiro dei fascicoli di parte

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Art. 169. (Ritiro dei fascicoli di parte). Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga, e in ogni caso non oltre l'udienza prevista nell'articolo 189.

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