Codice di Procedura Civile
Art. 158 — Nullita' derivante dalla costituzione del giudice
Art. 158. (Nullita' derivante dalla costituzione del giudice). La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.
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