Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 156
Codice di Procedura Civile

Art. 156 — Rilevanza della nullita'

ELI /it/codice-procedura-civile/art/156parte di Codice di Procedura Civile
Art. 156. (Rilevanza della nullita'). Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge. Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 155 Art. 157 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.