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Codice di Procedura Civile

Art. 154 — Prorogabilita' del termine ordinatorio

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Art. 154. (Prorogabilita' del termine ordinatorio). Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al termine originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

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