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Codice di Procedura Civile

Art. 147 — Tempo delle notificazioni

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Art. 147. (Tempo delle notificazioni). Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.

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