Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 142
Codice di Procedura Civile

Art. 142 — Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel Regno

ELI /it/codice-procedura-civile/art/142parte di Codice di Procedura Civile
Art. 142. (Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel Regno). Se il destinatario non ha residenza, dimora e domicilio nel Regno e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto e' notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta, in piego raccomandato. Una terza copia e' consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 141 Art. 143 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.