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Codice di Procedura Civile

Art. 133 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza

ELI /it/codice-procedura-civile/art/133parte di Codice di Procedura Civile
Art. 133. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite.

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