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Codice di Procedura Civile

Art. 131 — Forma dei provvedimenti in generale

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Art. 131. (Forma dei provvedimenti in generale). La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

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