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Codice di Procedura Civile

Art. 128 — Udienza pubblica

ELI /it/codice-procedura-civile/art/128parte di Codice di Procedura Civile
Art. 128. (Udienza pubblica). L'udienza in cui si discute la causa e' pubblica a pena di nullita', ma il giudice che la dirige puo' disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e puo' allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

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