Codice di Procedura Civile
Art. 122 — Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete
Art. 122. (Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete). In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
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