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Codice di Procedura Civile

Art. 117 — Interrogatorio non formale delle parti

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Art. 117. (Interrogatorio non formale delle parti). Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

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