Codice di Procedura Civile
Art. 109 — Estromissione dell'obbligato
Art. 109. (Estromissione dell'obbligato). Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.
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