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Codice Penale

Art. 92 — Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

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Art. 92. (Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata) L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude ne' diminuisce la imputabilita'. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata.

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