Codice Penale
Art. 78 — Limiti degli aumenti delle pene principali
Art. 78. (Limiti degli aumenti delle pene principali) Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere: 1° trenta anni, per la reclusione; 2° sei anni, per l'arresto; 3° lire centocinquantamila per la multa e lire trentamila per l'ammenda; ovvero lire quattrocentomila per la multa e lire ottantamila per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26. Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, e' detratta in ogni caso dall'arresto. Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilita' del condannato, la durata complessiva di tale pena non puo' superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.
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