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Art. 733 — Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

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Art. 733. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille. Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

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