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Art. 725 — Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

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Art. 725. (Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza) Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.

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