Codice Penale
Art. 725 — Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Art. 725. (Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza) Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.