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Art. 711 — Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti

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Art. 711. (Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti) Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

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