Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 704
Codice Penale

Art. 704 — Armi

ELI /it/codice-penale/art/704parte di Codice Penale
Art. 704. (Armi) Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 703 Art. 705 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.