Open·Parlamento
HomeNormeCodice PenaleArt. 70
Codice Penale

Art. 70 — Circostanze oggettive e soggettive

ELI /it/codice-penale/art/70parte di Codice Penale
Art. 70. (Circostanze oggettive e soggettive) Agli effetti della legge penale: 1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalita', dell'azione, la gravita' del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualita' personali dell'offeso; 2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensita' del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualita' personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole. Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilita' e la recidiva.

↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗

← Art. 69 Art. 71 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.