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Art. 698 — Omessa consegna di armi

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Art. 698. (Omessa consegna di armi) Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

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