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Art. 694 — Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

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Art. 694. (Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte) Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorita' entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsita' o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.

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