Codice Penale
Art. 692 — Detenzione di misure e pesi illegali
Art. 692. (Detenzione di misure e pesi illegali) Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila. Se il colpevole ha gia' riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.