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Art. 682 — Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso e' vietato nell'interesse militare dello Stato

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Art. 682. (Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso e' vietato nell'interesse militare dello Stato) Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso e' vietato nell'interesse militare dello Stato, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

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