Codice Penale
Art. 673 — Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
Art. 673. (Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari) Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorita' per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessita', ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.
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