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Art. 664 — Distruzione o deterioramento di affissioni

ELI /it/codice-penale/art/664parte di Codice Penale
Art. 664. (Distruzione o deterioramento di affissioni) Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, e' punito con l'ammenda fino a lire tremila. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', la pena e' dell'ammenda fino a lire mille.

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