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Codice Penale

Art. 65 — Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

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Art. 65. (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante) Quando ricorre una circostanza attenuante, e non e' dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

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