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Codice Penale

Art. 648 — Ricettazione

ELI /it/codice-penale/art/648parte di Codice Penale
Art. 648. (Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire ventimila. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile.

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