Codice Penale
Art. 639 — Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Art. 639. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.
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