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Codice Penale

Art. 639 — Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

ELI /it/codice-penale/art/639parte di Codice Penale
Art. 639. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.

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