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Codice Penale

Art. 637 — Ingresso abusivo nel fondo altrui

ELI /it/codice-penale/art/637parte di Codice Penale
Art. 637. (Ingresso abusivo nel fondo altrui) Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.

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