Codice Penale
Art. 628 — Rapina
Art. 628. (Rapina) Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'. La pena e' aumentata da un terzo alla meta': 1° se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite; 2° se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacita' di volere o di agire.
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