Codice Penale
Art. 617 — (Cognizione interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefonich…
Art. 617. (Cognizione interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) Chiunque, con mezzi fraudolenti, prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica tra altre persone, ovvero le interrompe od impedisce, e' punito con la multa da lire cento a tremila. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della comunicazione o della conversazione, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
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