Codice Penale
Art. 613 — Stato di incapacita' procurato mediante violenza
Art. 613. (Stato di incapacita' procurato mediante violenza) Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacita' d'intendere o di volere, e' punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilita'. La pena e' della reclusione fino a cinque anni: 1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
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