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Art. 602 — Alienazione e acquisto di schiavi

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Art. 602. (Alienazione e acquisto di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitu' o in una condizione analoga alla schiavitu', o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitu', o nella condizione predetta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni.

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