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Art. 578 — Infanticidio per causa di onore

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Art. 578. (Infanticidio per causa di onore) Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni. Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.

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