Codice Penale
Art. 570 — Violazione degli obblighi di assistenza famigliare
Art. 570. (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare) Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potesta', alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.
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