Codice Penale
Art. 57 — Responsabilita' per reati commessi col mezzo della stampa
Art. 57. (Responsabilita' per reati commessi col mezzo della stampa) Per i reati commessi col mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti: 1° qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualita' di direttore o redattore responsabile risponde, per cio' solo, del reato commesso, salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione; 2° qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi e' ignoto o non e' imputabile, l'editore, ovvero, se anche questi e' ignoto o non e' imputabile, lo stampatore.
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