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Art. 563 — Estinzione del reato

ELI /it/codice-penale/art/563parte di Codice Penale
Art. 563. (Estinzione del reato) Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. Estinguono altresi' il reato: 1° la morte del coniuge offeso; 2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato. L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

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