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Codice Penale

Art. 560 — Concubinato

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Art. 560. (Concubinato) Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni. La concubina e' punita con la stessa pena. Il delitto e' punibile a querela della moglie.

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