Codice Penale
Art. 552 — Procurata impotenza alla procreazione
Art. 552. (Procurata impotenza alla procreazione) Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.
↑ Tutti gli articoli di Codice Penale · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.