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Art. 548 — Istigazione all'aborto

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Art. 548. (Istigazione all'aborto) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

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