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Art. 546 — Aborto di donna consenziente

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Art. 546. (Aborto di donna consenziente) Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. Si applica la disposizione dell'articolo precedente: 1° se la donna e' minore degli anni quattordici o, comunque, non ha capacita' d'intendere o di volere; 2° se il consenso e' estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero e' carpito con inganno.

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