Codice Penale
Art. 541 — Pene accessorie ed altri effetti penali
Art. 541. (Pene accessorie ed altri effetti penali) La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualita' di genitore, di marito, di tutore o di curatore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.
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