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Codice Penale

Art. 536 — Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno

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Art. 536. (Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno) Chiunque, sapendo che una persona di eta' minore, o una donna maggiorenne, sara', nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila. Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sara' tratta alla prostituzione. Si applicano i capoversi dell'articolo 533.

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