Codice Penale
Art. 533 — Costrizione alla prostituzione
Art. 533. (Costrizione alla prostituzione) Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di eta' minore o una donna maggiorenne alla prostituzione e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro. La pena e' raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531.
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